Art. 10.

      1. Dopo l'articolo 586-octies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-nonies. (Violenza sessuale di gruppo). - Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a sedici anni.
      La pena è della reclusione da dieci a venti anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 586-ter, primo comma.
      La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto è commesso:

          1) in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci;

          2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel secondo comma.

      La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa.
      La pena non può essere inferiore a dodici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.

 

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      La pena non può essere inferiore a quindici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.
      La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva».